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Martedì, 20 Dicembre 2016 09:15

Divieto di vendita di consumo e bevande in vetro il 31 dicembre

Considerato che il 31 dicembre p.v. sarà eseguito nella Piazza Vittorio Veneto di questa Città, un concerto dei Dire Straits legacy, che  richiamerà un numero elevato di pubblico;


Considerato che nell’occasione si prevede un afflusso straordinario di persone, anche dai paesi limitrofi, con una elevata concentrazione nella Piazza Vittorio Veneto e nelle aree immediate adiacenti;
Ritenuto che occorre garantire il regolare svolgimento della manifestazione in  condizioni di massima sicurezza per la pubblica e privata incolumità, evitando ogni possibile ed eventuale attività che ne possa determinare turbative di sorta;
Ritenuto necessario ed urgente, pertanto, intervenire, a tutela del preminente interesse pubblico costituito dall'incolumità e dalla sicurezza pubblica vietando:
•    la vendita per asporto - sia in forma fissa che itinerante - di bevande contenute in bottiglie di vetro, anche dispensate da distributori automatici;
•    il consumo e la detenzione in luogo pubblico di bevande racchiuse in contenitori di vetro;
•    la vendita e la detenzione di prodotti pirotecnici;
Considerato che l’adozione di un tale provvedimento restrittivo costituisca un miglioramento della sicurezza sociale e del decoro pubblico, nonché un valido strumento di prevenzione del degrado urbano e di comportamenti scorretti e antisociali;
Visto
•    il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali D. L.vo 18.08. 2000, n. 267, e s.m.i. ed in particolare, l'articolo 54, comma 4.
•    il D.M. 5 agosto 2008 del Ministero dell’Interno, rubricato “incolumità pubblica e sicurezza urbana: definizione e ambiti di applicazione”, in particolare: l’art. 1 “Ai fini di cui all’art. 54, del decreto leg.vo 18 agosto 2000, n, 267.
•    l'art. 16 della legge 689/1981
Ritenuto di operare al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana ai sensi dell’art. 54 comma 4 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;
Informato preventivamente il Prefetto ai sensi dell’art. 54, 4° comma del D.L.gs 267/2000s.m.i.


O R D I N A
1. Ai fini della tutela dell’incolumità, dell’ordine e della sicurezza pubblica e per le motivazioni indicate in premessa, è fatto divieto a chiunque di introdurre bottiglie o contenitori di vetro per il consumo di bevande all’interno di Piazza Vittorio Veneto e nelle aree circostanti di via Ascanio Persio; via La Vista; via del Corso; via delle Beccherie; Piazza San Francesco; Piazza del Sedile; Via Roma; Via XX Settembre; Via San Biagio; Piazza San Giovanni;Via T. Stigliani; Via del Rosario; Via Fiorentini, per tutta la giornata del 31 dicembre 2016;
2. E’ fatto divieto di vendere per asporto - sia in forma fissa che ambulante - bevande contenute in bottiglie di vetro, dalle ore 19,00 del 31 dicembre 2016;
3. E’ fatto divieto di consumare bevande contenute in bottiglie di vetro nella Piazza Vittorio Veneto e nelle aree circostanti di via Ascanio Persio; via La Vista; via del Corso; via delle Beccherie; Piazza San Francesco; Piazza del Sedile; Via Roma; Via XX Settembre; Via San Biagio; Piazza San Giovanni;Via T. Stigliani; Via del Rosario; Via Fiorentini,per il giorno 31 dicembre 2016;
4. Il divieto di cui al precedente punto 1 non opera nel caso in cui la somministrazione e la conseguente consumazione avvengano all’interno dei locali e delle aree del pubblico esercizio;
5. E’ fatto divieto di vendere, per l’intera giornata del 31 dicembre 2016, prodotti pirotecnici;
6. E’ fatto divieto detenere ed introdurre nella Piazza Vittorio Veneto e nelle aree circostanti di via via Ascanio Persio; via La Vista; via del Corso; via delle Beccherie; Piazza San Francesco; Piazza del Sedile; Via Roma; Via XX Settembre; Via San Biagio; Piazza San Giovanni;Via T. Stigliani; Via del Rosario; Via Fiorentini,di prodotti pirotecnici;
7. La presente ordinanza entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione all’Albo Pretorio.
8. L'inottemperanza alla presente ordinanza comporterà la sanzione amministrativa di cui all'articolo 7-bis, comma l-bis, del Testo Unico approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267, e s.m.i. da euro 25,00 ad euro 500,00.
Per le violazioni di cui alla presente ordinanza, l’autorità competente ai sensi dell’art.18 delle Legge 24/11/1981, n.689, è il Sindaco.
9. La presente ordinanza venga resa nota a mezzo stampa locale e mediante avviso sul sito istituzionale del Comune.
Il  Corpo  di  Polizia  Municipale  e  gli  agenti  della   forza  pubblica  sono incaricati di vigilare sulla corretta osservanza del presente provvedimento.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale  della  Basilicata  -  entro  sessanta giorni, decorrenti dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune,   ovvero,   alternativamente, ricorso straordinario   al   Presidente della Repubblica entro centoventi giorni decorrenti dalla medesima data.

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