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REGOLAMENTO PER LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO SU AREE DI PROPRIETA' COMUNALE
(Delibere di Consiglio Comunale n. 16 del 1.4.96 e n. 30 del 23.5.96)

Art. 1
Il Comune concede in uso gratuito temporaneo, per la cura del verde, le aree di proprietà comunale o concesse al Comune, che non possono essere gestite direttamente con personale dipendente, ad Enti, Società, Associazioni e privati che ne facciano richiesta.

Art. 2
Le domande relative ad aree di proprietà comunali, prospicienti le cooperative, palazzi condominiali e aziende, dovranno essere presentate a firma dei rispettivi legali rappresentanti, o dei singoli cittadini interessati alla manutenzione e alla gestione delle aree.

Art. 3
Le aree oggetto della concessione sono quelle destinate a verde pubblico, ovvero pertinenziali di aree di uso pubblico, anche stradali, con esclusione di parchi e giardini.

Art. 4 L'assegnazione sarà effettuata con deliberazione di Giunta Comunale secondo l'ordine di priorità delle domande acquisite al protocollo generale in relazione alla richieste delle aree da manutenere e pervenute successivamente alla data di pubblicazione di avviso al pubblico. In caso di richieste assunte contestualmente dal protocollo, la deliberazione di Giunta Comunale conterrà altresì le motivazioni in ordine alla preferenza accordata alla ditta richiedente.

Art. 5
Le domande dovranno essere accompagnate, ai fini della individuazione dell'area, da planimetria catastale e stralcio di piano regolatore comunale.

Art. 6
La concessione in uso consisterà nella vigilanza e manutenzione dell'area secondo le prescrizioni dell'Ufficio Verde Pubblico del Comune ivi comprese quelle relative alle essenze da piantumare.

Art. 7
E' fatto divieto di privatizzare e recintare le aree concesse che resteranno di uso pubblico. Eventuale arredo (panchine, altalene, ecc.) che potrà essere installato, sarà ugualmente di uso pubblico. E' consentita la recinzione con siepe di altezza non superiore a cm. 60.

Art. 8
Tutti gli oneri connessi all'esercizio della concessione sono a carico del concessionario, sicché l'Amministrazione concedente sarà ritenuta sollevata e indenne da responsabilità di qualsivoglia specie.

Art. 9
Il Concessionario potrà provvedere a sua cura e spese all'installazione sul suolo concesso in uso di una targa segnaletica con sopra riportate le indicazioni dello stesso concessionario. La targa non potrà superare le dimensioni di 0,5 metri quadrati.

 

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