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REGOLAMENTO PER LA GESTIONE E L'USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI
(Delibera di Consiglio Comunale n. 128 del 23.11.95)

Sommario
Art. 1 - Principi generali e finalità
Art. 2 - Modalità di gestione degli impianti
Art. 3 - Uso degli impianti
Art. 4 - Apertura, orario di funzionamento e utenza degli impianti
Art. 5 - Disciplina delle tariffe per l'uso degli impianti. Deposito cauzionale
Art. 6 - Istanza di accesso all'uso degli impianti. Ripartizione. Turni e fasce orarie d'utenza
Art. 7 - Concessione d'uso degli impianti
Art. 8 - Obblighi ed oneri a carico degli utenti
Art. 9 - Obbligo di trasparenza
Art. 10 - Commissione per la ripartizione delle fasce orarie e degli spazi per la pubblicità commerciale
Art. 11 - Pubblicità commerciale
Art. 12 - Attivazione di esercizi di bar, di ristoro ed altri
Art. 13 - Controlli e verifiche dell'uso degli impianti
Art. 14 - Penalità, sospensione e revoca della concessione d'uso
Art. 15 - Disponibilità degli impianti da parte del Comune
Art. 16 - Altre forme di gestione
Art. 17 - Abrogazione di norme
Art. 18 - Norme di rinvio
Art. 19 - Entrata in vigore
Art. 20 - Pubblicità del regolamento

Art. 1 - Principi generali e finalità
1. Il Comune di Matera con il presente regolamento disciplina la gestione e l'uso degli impianti sportivi comunali.
2. La gestione degli impianti sportivi non può perseguire finalità di lucro. Deve essere improntata ai principi di buon andamento e di imparzialità, ai criteri di economicità, efficacia, efficienza e trasparenza ed è finalizzata alla massima diffusione dello sport a tutti i livelli e per tutte le discipline praticabili.

Art. 2 - Modalità di gestione degli impianti
1. Gli impianti sportivi comunali sono gestiti direttamente dal Comune tramite l'Assessorato allo sport, ovvero nelle forme previste dall'art. 16.

Art. 3 - Uso degli impianti
1. Gli impianti sportivi sono prioritariamente riservati allo svolgimento dei campionati federali nazionali e internazionali, regionali e/o provinciali e/o di categorie giovanili, delle manifestazioni sportive di gruppi scolastici, di allenamenti, manifestazioni e tornei di società e associazioni che partecipano ai predetti campionati, attività degli Enti di promozione sportiva, alle iniziative sportive di gruppi amatoriali, nonché alle attività fisico-motorie dei singoli cittadini.
2. Subordinatamente alle attività e iniziative sportive di cui al comma 1° e senza pregiudizio alcuno per lo svolgimento delle stesse, gli impianti sportivi possono essere concessi in uso temporaneo per manifestazioni e rappresentazioni extrasportive, come attività culturali, religiose, spettacoli musicali, assemblee, convegni, congressi, seminari, nel rispetto di ogni prescrizione di legge e/o regolamenti.

Art. 4 - Apertura, orario di funzionamento e utenza degli impianti
1. Gli impianti, di norma, devono essere tenuti aperti e funzionare regolarmente secondo i seguenti criteri:
a) - giorni feriali, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8,30 alle ore 23,00, con possibilità di pausa dalle ore 13,00 alle ore 15,00. Il sabato mattina dalle ore 8,30 alle ore 13,00;
b) - il sabato pomeriggio e la domenica secondo gli orari di svolgimento dei campionati federali e di ogni altra manifestazione agonistica.
2. Gli impianti, salvo esigenze di preparazione atletica ai campionati, di gare, di afflusso di utenza, di manifestazioni sportive e/o extrasportive, di norma, devono restare chiusi nei periodi e giorni seguenti:
a) - dal 10 agosto al 20 agosto e per eventuali lavori di manutenzione;
b) - nei giorni di Capodanno, Epifania, Pasqua e lunedì dell'Angelo, il 25 aprile, il 1° maggio, ferragosto, il giorno di tutti i Santi, l'Immacolata Concezione, Natale e S. Stefano.
3. All'uso degli impianti possono accedere le Società e le Associazioni sportive affiliate alle Federazioni Sportive Nazionali e/o ad Enti di promozione sportiva, riconosciuti dal CONI, le scuole di ogni ordine e grado, gruppi sportivi amatoriali, Enti pubblici e privati, associazioni private e singoli cittadini; a questi ultimi saranno riservate una o più fasce orarie.
4. Gli orari e i giorni di funzionamento degli impianti sportivi, all'occorrenza, possono essere modificati con apposita deliberazione di Giunta comunale.

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