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Reg. A.A.T.
Reg.Gen. E.T.P.
Disc.Autotutela
Reg.Pubb.Affis.
Reg. TOSAP

COMUNE DI MATERA
UFFICIO SASSI

Approvato con Delibera di C.C. n.2 del 21.02.1997
Integrato e modificato con delibera di C.C. n. 36 del 08/04/1998.
LEGGE 771/86.

REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE IN SUB-CONCESSIONE DI IMMOBILI ED AREE DI PROPRIETA' DELLO STATO DEI RIONI SASSI.

TITOLO I

Principi Generali

ART.1
Il Comune di Matera sulla base di proprie programmazioni per le finalità indicate nella legge 11.11.1986, n.771, affida in sub-concessione, per interventi di recupero e conservazione, gli immobili e le aree di proprietà dello Stato trasferiti al Comune ai sensi dell'art.11, comma 6, e dell'art.12 della stessa legge.

ART.2
Il Consiglio Comunale individua, dall'elenco del Catasto dei Beni Culturali, Paesaggistici ed Ambientali di cui alla Delibera di C.C. n.22 del 26/03/1998, gli immobili che possono essere affidati in sub-concessione. La Giunta Municipale affida in sub-concessione gli immobili in parola previo parere delle Commissioni Consiliari competenti e subordinatamente alla valutazione dei requisiti dei soggetti richiedenti e della compatibilità della destinazione d'uso degli immobili.

ART.3
Gli immobili da affidare in sub-concessione devono risultare inseriti nei programmi biennali di attuazione di cui all'art.3 della legge 771/86 e le loro destinazioni d'uso devono risultare compatibili con quelle definite dagli stessi programmi biennali.

ART.4
Possono essere affidati in sub-concessione gli immobili ed aree di proprietà statale per i quali sia assicurata la copertura finanziaria, per cui, ad esaurimento dei fondi della legge 771/86 la spesa per il recupero degli immobili in sub-concessione sarà a totale carico dell'assegnatario. Una quota degli immobili da destinare a propria residenza previsti nel bando pubblico potrà essere riservata a soggetti, anche privi del possesso dei requisiti per l'accesso all'edilizia agevolata previsti dalle disposizioni vigenti ed il loro recupero non godrà dei contributi previsti dalla legge 771/86. Una quota degli immobili da destinare ad uso diretto non residenziale previsti nel bando pubblico può essere riservata a soggetti aventi titolo, i quali formalmente rinunciano al contributo previsto dalla legge 771/86 e dai relativi regolamenti comunali.

ART.5
L'affidamento in sub-concessione avverrà mediante specifico bando pubblico nel quale saranno indicati gli immobili e le aree in maniera univoca e puntuale con i dati catastali, la loro superficie utile, le destinazioni d'uso ammissibili, le modalità di formazione della graduatoria per l'assegnazione e gli eventuali oneri e prescrizioni facenti carico al soggetto sub-concessionario.

ART.6
I bandi per l'affidamento in sub-concessione devono, di norma, prevedere operazioni concorsuali per gruppi omogenei di destinazioni d'uso riferite a: quella residenziale, quella commerciale, quella artigianale, quella di servizi ecc...

ART.7
Agli immobili con destinazione d'uso non residenziale può essere aggiunto altra attività di tipo abitativo non separabile dall'immobile a cui risulterà organicamente collegata. Tali pertinenze ricadranno nella normativa vigente per le destinazioni d'uso di tipo residenziale. Gli immobili rientranti nella classificazione di particolare interesse demoantropologico (forni, cantine storiche, frantoi, mulini ecc.) potranno essere assegnati in sub-concessione con il vincolo della conservazione della loro originaria destinazione d'uso.

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