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REGOLAMENTO
PER IL SERVIZIO DI
ASSISTENZA DOMICILIARE
(Delibera di Consiglio comunale n. 130 del 23-11-1995)
Sommario:
Art. 1 - Finalità del Servizio.
Art. 2 - Gestione del Servizio.
Art. 3 - Controllo e verifica del Servizio.
Art. 4 - Tipologia delle prestazioni.
Art. 5 - Requisiti per l'ammissione alle prestazioni.
Art. 6 - Istruttoria
delle richieste. Autorizzazione alla erogazione del servizio.
Art. 7 - Priorità dell'ammissione
delle prestazioni.
Art. 8 - Quota di
contribuzione economica.
Art. 9 Reddito base di
contribuzione.
Art. 10 - Modalità di
pagamento della quota di partecipazione.
Art. 11 Abrogazione
di norme.
Art. 12 Entrata in vigore.
Art. 1 - Finalità del Servizio
1. Il Comune di Matera, in attuazione della Legge Regionale 04.12.1980,
n. 50, come modificata dalla legge Regionale 26.04.1985, n. 26, e in esecuzione
della delibera di Consiglio comunale n. 209 del 25.06.1988, con il presente
Regolamento disciplina, in generale, il servizio di assistenza domiciliare.
2. Il servizio persegue le seguenti finalità:
a) la prevenzione e la rimozione di fenomeni e situazioni di emarginazione,
di solitudine e di bisogno;
b) la permanenza e il reinserimento nell'ambiente sociale e familiare
proprio;
c) la cura della persona e dell'ambiente domestico;
d) la socializzazione, l'informazione e la partecipazione a iniziative
e attività culturali e ricreative;
e) il miglioramento della qualità della vita in generale;
f) la partecipazione degli utenti alle scelte organizzative e attuative
del servizio di assistenza domiciliare, attraverso i rappresentanti delle
organizzazioni sociali e delle associazioni relative.
Art. 2 - Gestione del Servizio
1. Il servizio può essere gestito direttamente dal Comune o mediante terzi.
2. Nel caso di gestione a mezzo di terzi, il servizio dovrà essere affidato
con le procedure previste dalla vigente normativa per l'aggiudicazione
di appalti di pubblici servizi.
Art. 3 - Controllo e verifica del Servizio
1. La gestione del servizio affidata a terzi è sottoposta a controlli
e verifiche da parte dell'Ufficio Comunale preposto ai servizi socio-assistenziali.
Art. 4 - Tipologia delle prestazioni
1. Le prestazioni che possono essere erogate dal Servizio di assistenza
domiciliare sono:
a) cura e igiene della persona;
b) cura e riordino dell'abitazione;
c) lavatura, stiratura e rammendatura della biancheria e degli indumenti;
d) preparazione dei pasti a domicilio;
e) socializzazione (partecipazione ad iniziative ricreative, culturali
e di tempo libero);
f) guida nei rapporti col medico di fiducia, con i Presidi Sanitari e
con Uffici Pubblici;
g) informazione sui diritti e sui servizi pubblici per anziani e persone
handicappate (assistenza sanitaria, pensioni, trasporti, centri socio-culturali).
2. Le prestazioni di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) sono definite
prestazioni di base; la f) e la g) sussidiarie.
3. Le prestazioni sono erogate presso il domicilio dell'utente e qualora
l'utente dimori presso il domicilio di familiari o di altri, le prestazioni
indicate alle lettere b), c), e d) non sono erogabili.
4. In casi eccezionali, di comprovata necessita., il servizio potrà essere
erogato anche durante le ore notturne al solo fine di mera compagnia.
Art. 5 - Requisiti per l'ammissione alle prestazioni
1. Sono ammessi alle prestazioni di assistenza domiciliare elencate al
precedente art. 4, i cittadini residenti nel Comune di Matera, di norma,
al compimento del 65° anno di età, che si trovino in situazioni di particolare
bisogno.
2. L'assistenza domiciliare e rivolta in ispecie:
a) alle persone anziane;
b) alle persone non autosufficienti;
c) ai minori che si trovino privi dell'assistenza dei genitori;
d) alle persone Handicappate ai sensi della legge 05.02.1992, n. 104,
non autosufficienti, che vivono sole, indipendentemente dall'età, nei
limiti dei compiti attribuiti ai Comuni da detta legge.
3. Fermi restando i requisiti predetti, l'erogazione del Servizio spetta
anche agli stranieri e agli apolidi residenti o domiciliati o aventi stabile
dimora nel territorio comunale, nonché, ai cittadini non residenti che
si trovino occasionalmente in detto territorio, limitatamente a prestazioni
di carattere urgente.
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